Volete contrarre un matrimonio che all’occorrenza possa essere dichiarato nullo?
Ecco come fare:
– Prendete un pezzo di carta
– Scriveteci su “la fedeltà nel nostro matrimonio è un optional”
– Dategli data certa anteriore al matrimonio (notaio o semplicemente timbro postale)
– Sposatevi in chiesa
– Dimenticatevene e siate fedeli
– Ma all’occorrenza tiratelo fuori e il matrimonio sarà dichiarato nulla, sia dalla Chiesa che dallo Stato.
Questo è il consiglio che potrebbe essere dato a seguito della recente sentenza numero 22677 della prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione.
Per la chiesa l’obbligo della fedeltà è un requisito esenziale del matrimonio e la Sacra Rota aveva dichiarato nullo un matrimonio, avendo accertato «l’esclusione da parte della moglie di uno dei “bona matrimoni” (appunto, l’obbligo della fedeltà) e a nulla era servito il fatto che «il marito era a conoscenza di detta riserva ».
Le Cassazione ha recepito in pieno il verdetto, perché non può essere che così in conseguenza del Concordato.
Questo perché le sentenze ecclesiastiche hanno anche efficacia civile nel nostro ordinamento, purché non siano contrarie all’ordine pubblico e siano state pronunziate in contraddittorio tra i coniugi.
E qui di contrarietà all’ordine pubblico non se ne intravvedono.
A nulla è servito il fatto che la donna sia poi sempre rimasta fedele. Questo perché la nullità di una atto comporta che l’atto è nullo fin dall’origine e quindi si deve considerare comemai avvenuto.
Attenzione però anche tutti i diritti conseguenti al matrimonio (esempio i diritti ereditari, gli assegni di mantenimento etc) non avranno valore.
Una domanda:
L’obbligo di fedeltà non è previsto per il matrimonio civile. Se mai avremo i matrimoni gay, l’obbligo della fedeltà avrà valore solo per le coppie etero?
Aggiornamento importante:
Chiedo scusa: in questo post, e soprattutto nei commenti, ho detto un sacco di cazzate.
Il nostro codice civile prevede espressamente l’obbligo di fedeltà per i coniugi all’art 143 che recita:
“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen. 570).
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”
Sono stato tratto in inganno dagli articoli di stampa che affermavano che la Cassazione ha recepito il verdetto della Sacra Rota solo perché non poteva fare diversamente in conseguenza del Concordato.
Non so valutare, a questo punto, se l’esclusione a priori, da parte della moglie, dell’obbligo della fedeltà, sia causa di nullità anche di un matrimonio civile, soprattutto nel caso in cui non ci sia stata alcuna successiva infedeltà; in ogni caso, dovevo documentarmi meglio.
Me ne dispiace, scusatemi.


















